In data 10 ottobre 2008 è stata depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza 335 in relazione alla quota di tariffa del servizio idrico con riferimento alla depurazione delle acque.
La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Inoltre, sempre la stessa sentenza, dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Chiunque volesse leggersi in modo integrale la sentenza può farlo accendendo al sito internet della Corte Costituzionale (www.cortecostituzionale.it).
La sentenza parte da un presupposto semplicissimo e fin troppo ovvio: poiché il canone di depurazione è un corrispettivo ad un servizio reso (e non un tributo), se non vi è il servizio non può essere neanche chiesto il corrispettivo. Finalmente così si è posto fine ad una ingiustizia pluridecennale. Le conseguenze di questa sentenza sono di enorme importanza per i cittadini. Anzitutto – ovviamente - tutti coloro i quali non abbiano fognature allacciate a impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi non devono più pagare il canone di depurazione. Ma poiché la sentenza della Corte Costituzionale produce effetti anche retroattivi pure le somme versate negli anni passati devono essere restituite a chi le ha ingiustamente pagate.
In questo contesto il PdL di Frascati chiede all’ACEA di attivarsi immediatamente senza che i cittadini interessati debbano fare o produrre qualsivoglia documentazione. In particolare l’ACEA deve:
1. cessare con effetto immediato di fatturare i canoni di depurazione in tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l’illegittimità costituzionale.
2. restituire immediatamente ai cittadini quanto da essi pagato.
La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Inoltre, sempre la stessa sentenza, dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Chiunque volesse leggersi in modo integrale la sentenza può farlo accendendo al sito internet della Corte Costituzionale (www.cortecostituzionale.it).
La sentenza parte da un presupposto semplicissimo e fin troppo ovvio: poiché il canone di depurazione è un corrispettivo ad un servizio reso (e non un tributo), se non vi è il servizio non può essere neanche chiesto il corrispettivo. Finalmente così si è posto fine ad una ingiustizia pluridecennale. Le conseguenze di questa sentenza sono di enorme importanza per i cittadini. Anzitutto – ovviamente - tutti coloro i quali non abbiano fognature allacciate a impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi non devono più pagare il canone di depurazione. Ma poiché la sentenza della Corte Costituzionale produce effetti anche retroattivi pure le somme versate negli anni passati devono essere restituite a chi le ha ingiustamente pagate.
In questo contesto il PdL di Frascati chiede all’ACEA di attivarsi immediatamente senza che i cittadini interessati debbano fare o produrre qualsivoglia documentazione. In particolare l’ACEA deve:
1. cessare con effetto immediato di fatturare i canoni di depurazione in tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l’illegittimità costituzionale.
2. restituire immediatamente ai cittadini quanto da essi pagato.
Bernardo Iodice, capogruppo PdL Comune di Frascati
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