Nei giorni scorsi ho avuto la ventura di essere ascoltato quale teste in un procedimento civile che si è svolto nell’aula di udienza della locale sezione distaccata del Tribunale di Velletri.
L’attenzione è stata attirata dall’assenza del Crocifisso nell’aula di udienza e mi sono sovvenute alla memoria le polemiche che sono sorte in ordine alla obbligatorietà dell’esposizione del Crocifisso negli edifici pubblici e alla giurisprudenza che si era nel frattempo formata in ordine a tale questione.
Ho fatto delle ricerche attingendo alle mie lontane conoscenze giuridiche ed ho ricostruito la querelle.
L’esposizione del Crocifisso è disciplinata da una circolare emanata il 29 maggio 1929 da Alfredo Rocco, Guardasigilli del Regno, non abrogata alla luce della Costituzione repubblicana, né dal Concordato del 1929 né dagli accordi di modifica del Concordato del 1984 e la vigenza di tale norma è stata ribadita anche da recenti sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).
La stessa Cassazione ha precisato che si tratta di una «norma interna, emanata dal ministro competente, e diretta agli uffici giudiziari per disciplinare lo svolgimento dei servizi amministrativi relativi alla giustizia» anche se, ammettono i giudici della suprema Corte che la presenza del Crocifisso «può avere incidenza indiretta sulle posizioni soggettive di terzi estranei a quella amministrazione». La stessa Corte ribadisce che non porta ad alcun risultato il chiedere il trasferimento del processo che li riguarda ad altra sede perché la rimessione ad altra sede può essere invocata solo a causa di motivi locali di turbativa che - è evidente - non ricorrono nel caso di un «simbolo» affisso nei tribunali di tutta la nazione.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Crocifisso “…non è solo un simbolo religioso, ma esprime anche tutti i valori civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti e solidarietà, rifiuto di ogni discriminazione, valori che hanno impregnato di sé tradizioni, modi di vivere, cultura del popolo italiano…”,…..tutti principi che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.
Da quanto enunciato in premessa si evince che l’esposizione non contraddice i principi di laicità dello Stato né crea discriminazione verso i non credenti o i credenti in altre religioni. La sua esposizione, pertanto, resta disciplinata dalla suaccennata circolare e, conseguentemente, essendo la materia della manutenzione degli uffici giudiziari e dei loro arredi di stretta prerogativa del Ministro di Grazia è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa prendere decisioni in proposito: la questione del Crocifisso è “..assolutamente estranea alle attribuzioni giurisdizionali della magistratura”. Così come spetta al ministro Gelmini decidere se tenere il Crocifisso nelle scuole così tocca, eventualmente, al ministro Alfano decidere di levare il Crocifisso dai tribunali. Nessuno - a parte il ministro - può fare nulla per ovviare alla turbativa che la vista del simbolo cristiano può creare nelle coscienze laiche o ai credenti in altre fedi.
Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale dà mandato al sindaco e a sua delegazione consiliare perché assuma notizie presso il Tribunale per conoscere se la mancata esposizione del Crocifisso sia una semplice dimenticanza o se, nel frattempo, sia intervenuta una specifica volontà di rimozione del competente Ministro. In assenza di una specifica determinazione del Ministro competente, si dà mandato al sindaco e alla delegazione consiliare affinché inviti i competenti uffici del Tribunale a procedere senza indugio alla immediata esposizione del Crocifisso.



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