lunedì 23 marzo 2009

Lettera aperta al direttore responsabile de " Il Corriere Tuscolano "

Egregio Direttore,
nell’edizione n°3,anno 2°, marzo 2009 del vostro mensile “ IL CORRIERE TUSCOLANO ”, alla pagina n° 16 è stato pubblicato l’articolo, a firma del giornalista Pierluca Di Pasquale, dal titolo: “ PD CERCA DI RIMARGINARE LE FERITE ” e dal sottotitolo: ” INTANTO ADOTTI PREPARA IL SORPASSO A DESTRA ”. Nel corpo dell’articolo vengono pubblicati i dati di un sondaggio elettorale sulle prossime elezioni amministrative del giugno 2009 di Frascati, verosimilmente in violazione dell’articolo 8 della legge n°28 del 2000, il quale prevede una serie di indicazioni a corredo dei dati dei sondaggi elettorali, necessari a certificarne l’attendibilità, per una corretta diffusione al pubblico. Appare ancor più singolare che i commenti che il giornalista esprime a conforto dei dati demoscopici vadano essi stessi nella direzione di una fuorviante informazione del lettore.
Al più presto attendiamo che da codesta Redazione vengano forniti dati chiari sulle caratteristiche del sondaggio e la società demoscopica che l’ha effettuato.
Qualora ciò non fosse possibile, in quanto la notizia sarebbe priva dei crismi previsti, richiediamo che si provveda, in tempi brevi, a mezzo comunicato stampa da diffondere a tutte le agenzie, a rettificare il contenuto dell’articolo in tutte quelle parti ove apparisse configurabile una violazione del principio di correttezza della diffusione di notizie certe e documentate.
Ad ogni buon conto, in un clima di serena collaborazione, si riportano di seguito alcune indicazioni utili a meglio lumeggiare la delicata materia :
-Legge n. 28 del 22/02/2000,articolo n°8 : Sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a ) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Ulteriori chiarimenti si trovano sul sito dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all’indirizzo:
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=%20302.

Certi della correttezza della sua testata e del fatto che Lei vorrà espletare i dovuti accertamenti sull’accaduto, rimaniamo in attesa di un cortese, gradito riscontro.
Frascati,23 marzo 2009  

Il Coordinamento Comunale Pdl Frascati
Mario Gori e Igino Mancini

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